La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41457/2019 precisa che, contrariamente a quanto lamentato dall’imputato, non è necessario per la configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza che il soggetto sia fermato dagli agenti mentre sta guidando. Il reato di guida in stato di ebbrezza infatti si realizza anche quando il conducente rifiuta di sottoporsi al test alcolemico nonostante l’evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di bevande alcoliche. Confermata quindi la sentenza del giudice d’appello, che ha condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza un soggetto fermato e intimato dagli agenti di polizia di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico all’uscita di un locale, dopo che costui aveva parcheggiato il mezzo ed era entrato in un bar. La fermata infatti, come chiarito dalla Cassazione, è comunque una fase della circolazione stradale.
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