Limitazioni alla possibilità di beneficiare di Superbonus e Sismabonus al 110% per immobili di cui al d. lgs. 42/2004: svista del legislatore o ingiustificata disparità di trattamento?

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Come noto, l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 ha previsto una detrazione fiscale (cd. superbonus) del 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, termine prorogato al 30 giugno 2022 con la Legge di bilancio 2021, art. 1. c. 66 – e, auspicabilmente, ulteriormente prorogato. Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle vigenti relative alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli volti al recupero del patrimonio edilizio – inclusi quelli antisismici (cd. Sismabonus) -, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Come noto e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta n. 24 dell’8 gennaio u.s., ai fini del Superbonus, nonché del Sismabonus, gli interventi devono riguardare – eccezion fatta per i sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 del citato articolo 119 – edifici o unità immobiliari “esistenti”, non risultando agevolati gli interventi di nuova costruzione. Le categorie edilizie riguardanti gli interventi sull’esistente risultano elencate all’art. 3, c. 1, del D.P.R. n. 380/2001, che prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, vengono di seguito elencate: interventi di …