Sono felice di condividere un chiarimento giunto in questi giorni dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. ’’Si ritiene che per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente. Tali interventi vanno, tuttavia, sempre inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo’’. Direi che, finalmente, il dubbio è risolto, e viene così meno l’assurdo limitazione ad oggi di fatto applicata a molti interventi edilizi. avv. Maria Elena Sinigaglia #ancorameglio
Reperibilità nel mese di Agosto
Lo Studio Legale Sinigaglia, fino al 29 agosto, riceve le telefonate sette giorni su sette 24 ore su 24 esclusivamente al numero 895.989.59.89.Riceve, inoltre, presso lo Studio di Mestrino, Rovolon o Thiene per urgenze e previo appuntamento.È comunque sempre possibile inviare una mail a sinigaglia@sinigagliastudiolegale.it, che verrà evasa a partire dal 30 agosto, salvo urgenze da indicare nell’oggetto. Buona estate!