Guida in stato di ebbrezza e incidente stradale: assolto l’imputato se manca la prova del fatto che fosse alla guida del veicolo e che sia stato egli stesso a provocare il sinistro

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Con la sentenza n.1147/2022 il Tribunale di Padova ha assolto l’imputato, assistito dal nostro Studio, per il reato previsto e punito dall’articolo 186 comma 2 lettera b e 2 bis per aver guidato un veicolo in stato di ebrezza alcolica con l’aggravante di aver causato un incidente stradale.
Dalla ricostruzione dei fatti è emerso infatti come l’imputato, al momento dell’intervento della polizia giudiziaria, fosse ai margini della carreggiata, a distanza di alcuni metri dal veicolo.
Non è stato negato lo stato di ebbrezza del soggetto, rilevato tramite l’utilizzo corretto dell’etilometro da parte degli ufficiali, ma, non essendo presenti testimoni al momento del sinistro, non si è potuta ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e dunque che lo stesso fosse attribuibile all’imputato, né, del resto, che l’imputato fosse alla guida del proprio veicolo.
Considerato tutto questo non si è potuta dire raggiunta la prova circa lo svolgimento dei fatti e la responsabilità dell’imputato, che quindi è stato assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Il nostro codice penale prevede che il giudice pronunci sentenza di condanna solo quando la colpevolezza del soggetto sia stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio; in caso contrario questo deve essere assolto.
Nel caso di specie, quindi, vista l’assenza di testimoni che potessero riferire che alla guida del veicolo ci fosse il soggetto imputato e, in ogni caso, che l’incidente fosse stato provocato da sua responsabilità, il giudice non ha potuto emettere la sentenza di condanna non bastando il solo stato di ebrezza alcolica a ritenerlo responsabile penalmente.