Docenti e personale ATA: come funzionano i permessi brevi

Il Tribunale di Padova riconosce il diritto a percepire la R.P.D. ai docenti non di ruolo che hanno lavorato per brevi periodi

Lunardi Elenahome, News, scuola

Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 138/2023, ha riconosciuto ancora una volta ad una ricorrente che aveva svolto, con vari contratti a tempo determinato, supplenze brevi e saltuarie, il diritto ad ottenere la Retribuzione Professionale Docenti.

Tale sentenza è stata pronunciata sulla base di precedenti della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto l’indennità a docenti e personale A.T.A. (nei cui confronti prende il nome di Compenso Individuale Accessorio ovvero CIA) non di ruolo, destinatari di contratti di breve durata a scadenza diversa da quella annuale. La Suprema Corte ha precisato che, in virtù del principio di non discriminazione, la Retribuzione Professionale Docente deve essere applicata a tutto il personale docente ed educativo senza distinzione fra assunti a tempo indeterminato e determinato.

Lo scopo della Retribuzione Professionale Docenti è infatti quello di valorizzare professionalmente la funzione docente “per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”; essa deve essere corrisposta per ciascuna mensilità di servizio effettivamente prestato o, se il servizio è inferiore al mese, nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.

Il mancato riconoscimento di tale indennità anche ai docenti che hanno svolto supplenze brevi e saltuarie viola la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1990/70/CE, che prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano essere trattati diversamente da quelli assunti a tempo indeterminato, salvo vi siano ragioni oggettive non presenti nel caso di specie.

Tale principio è stato posto alla base del riconoscimento della RPD alla ricorrente.

avv. Maria Elena Sinigaglia