Guida in stato di ebbrezza e incidente stradale: assolto l’imputato se manca la prova del fatto che fosse alla guida del veicolo e che sia stato egli stesso a provocare il sinistro
Con la sentenza n. 1147/2022 il Tribunale di Padova ha assolto l’imputato per il reato previsto e punito dall’articolo 186 comma 2 lettera b e 2 bis per aver guidato un veicolo in stato di ebrezza alcolica con l’aggravante di aver causato un incidente stradale. Ciò in quanto non si è provata, oltre ogni ragionevole dubbio, l’attribuibilità della condotta allo stesso.
Infatti, dalla ricostruzione dei fatti, è emerso come il soggetto, al momento dell’intervento della polizia giudiziaria, fosse ai margini della careggiata e non alla guida del veicolo. Né è stata raggiunta la prova in ordine alla responsabilità del sinistro avvenuto.
Considerato dunque che non si è potuta dire raggiunta la prova circa lo svolgimento dei fatti e la responsabilità del soggetto in ordine alla causazione del sinistro, né che lo stesso fosse in effetti alla guida del mezzo, l’imputato è stato assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Del resto, il nostro codice penale prevede che il Giudice pronunci sentenza di condanna solo quando la colpevolezza del soggetto sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio; in caso contrario questo deve essere assolto.
Nel caso di specie, quindi, vista l’assenza di testimoni che potessero riferire che alla guida del veicolo ci fosse il soggetto imputato e, in ogni caso, che l’incidente fosse stato provocato da una sua condotta, il giudice non ha potuto emettere la sentenza di condanna e ha assolto l’imputato.
dr.ssa Monica Casarotto