Sono felice di condividere un chiarimento giunto in questi giorni dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
’’Si ritiene che per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente. Tali interventi vanno, tuttavia, sempre inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo’’.
Direi che, finalmente, il dubbio è risolto, e viene così meno l’assurdo limitazione ad oggi di fatto applicata a molti interventi edilizi.
avv. Maria Elena Sinigaglia
#ancorameglio