L’articolo 16 del CCNL 2006-09, ancora attualmente in vigore, stabilisce che i dipendenti hanno il diritto di accedere ai permessi brevi per soddisfare le proprie esigenze personali che richiedono di allontanarsi dal luogo di lavoro. In particolare, il personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato può richiedere e usufruire di brevi permessi compatibilmente con le esigenze del servizio, con una durata massima non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio. In ogni caso, il personale docente può usufruire di brevi permessi fino ad un massimo di due ore. Si sottolinea che tali permessi sono concessi su richiesta del dipendente e possono essere utilizzati per esigenze personali.
La concessione dei permessi offre ai dipendenti la possibilità di allontanarsi dal lavoro per un breve periodo ogni giorno, al fine di poter soddisfare le proprie esigenze personali. Questo permette una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro: tuttavia, tali permessi sono limitati e dipendono dall’iniziativa del lavoratore.
Permessi brevi: le esigenze personali e la documentazione a supporto
Le richieste individuali dei dipendenti indicate nell’articolo 16 possono riconoscersi in tutte le circostanze considerabili meritanti di apprezzamento e protezione secondo l’accordo comune, poiché riguardano il benessere, la crescita e l’avanzamento del lavoratore visto come componente di una famiglia o come individuo singolo.
Nel Contratto non viene esplicitamente menzionata alcuna ragione o esigenza specifica che possa motivare la concessione del beneficio. Inoltre, non è richiesta la presentazione di documenti o certificati per dimostrare tali esigenze da parte del lavoratore. Pertanto, il lavoratore non dovrà presentare documentazione o certificazione delle esigenze personali a supporto della richiesta.
Permessi brevi: personale docente
I permessi brevi per il personale docente consistono in unità minime di tempo corrispondenti alle ore di lezione. Tuttavia, la concessione di tali permessi dipende dalla disponibilità di personale sostitutivo, che potrebbe essere richiesto a svolgere ore di lavoro extra. Si precisa, tuttavia, che i supplenti dalle graduatorie di istituto non potranno essere nominati per sostituire il personale che usufruisce di questi permessi.
Per il personale docente, quindi, il massimo annuale dei permessi che si possono richiedere e ottenere durante un anno scolastico non può eccedere l’orario settimanale dell’attività di insegnamento.
- Massimo 18 ore di permesso in un anno scolastico per i docenti di scuola di I e II grado con orario completo;
- Massimo 24 ore di permesso in un anno scolastico per i docenti di scuola primaria con orario completo;
- Massimo 25 ore di permesso in un anno scolastico per i docenti di scuola dell’infanzia con orario completo.
I permessi devono durare meno della metà della giornata lavorativa e non possono superare le due ore. Ad esempio, se un insegnante ha 5 ore di lezione il martedì, può richiedere al massimo 2 ore di permesso. Tuttavia, se ha solo una lezione al giorno non è possibile richiedere il permesso.
Permessi brevi: personale ATA
Il numero massimo di ore di permesso che possono essere richieste e approvate durante un anno scolastico è limitato a 36. La durata massima di un singolo permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero, cioè 3 ore.
Permessi brevi: tempi e recupero delle ore
Il lavoratore ha l’obbligo di recuperare le ore non lavorate entro due mesi lavorativi dopo aver fruito del permesso. Il recupero può essere suddiviso in una o più soluzioni a seconda delle esigenze del servizio. Spetta al dirigente scolastico emettere un ordine di servizio scritto che stabilisce il recupero delle ore entro i due mesi lavorativi successivi alla fruizione del permesso.
Il recupero per personale docente avverrà in primo luogo per le supplenze o per l’esecuzione di interventi didattici integrativi, dando la priorità alla classe in cui il docente in permesso avrebbe dovuto servire.
Secondo la norma, il dipendente ha l’obbligo di effettuare il recupero delle ore lavorative mancanti, altrimenti verrà trattenuta la sua corrispettiva paga. Tale trattenuta è calcolata in modo orario e non a frazioni inferiori. Questa operazione viene eseguita sull’importo lordo della retribuzione prima delle varie ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Nel caso dei docenti, il recupero deve essere specificamente riferito all’ora di lezione. Per quanto riguarda il personale ATA, se la frazione di tempo da recuperare supera i 30 minuti verrà arrotondata per eccesso, mentre in caso contrario verrà arrotondata per difetto.
È importante notare che la deduzione sarà preclusa qualora il dipendente non sia in grado di recuperare le ore mancanti entro i due mesi successivi all’utilizzo del permesso, a meno che ciò non sia imputabile al dipendente stesso.