La Carta docente, che consiste in un bonus di 500 € introdotto dalla legge n.107/2015 allo scopo di sostenere l’aggiornamento e la formazione continua dei docenti, può essere utilizzato per acquistare libri, anche e-book, pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento professionale, hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La legge ha riconosciuto questo bonus solo ai docenti di ruolo, escludendo dunque i docenti con contratto a tempo determinato.
Il Tribunale di Vercelli ha sollevato la questione alla Corte di Giustizia europea sostenendo che prevedere tale bonus solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato costituisse una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte europea ha stabilito che la normativa italiana che riconosce il bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato viola quella europea e di conseguenza il bonus di 500 € deve essere riconosciuto anche ai docenti precari.
Tale riconoscimento non è ancora automatico; infatti, chi si trova assunto a tempo determinato o lo era nel momento in cui è stato istituito il bonus deve presentare un ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito al fine di vedersi riconosciuti i bonus arretrati. Dunque, i tribunali italiani, alla luce della giurisprudenza europea, stanno seguendo questo orientamento con conseguente condanna del Ministero a corrispondere ai ricorrenti i bonus non erogati.
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n.38/2023, ha accolto integralmente il ricorso presentato dallo Studio Legale Sinigaglia nel quale veniva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire il bonus docenti a partire dall’anno 2016/2017 per i docenti con contratto a tempo determinato; il Ministero dunque dovrà erogare la Carta docente per tutti i ricorrenti, per il periodo svolto a tempo determinato, con la sola condizione di aver prestato almeno 150 giorni di servizio effettivo.
Tale bonus, come stabilito dalla legge stessa, è fruibile solo fino al momento di cessazione del servizio; sul punto il Giudice di Vicenza ha precisato che per cessazione del servizio sia da intendere la cancellazione dalle graduatorie e comunque che spetti al Ministero provare l’eventuale cessazione.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal Ministero resistente, il diritto a percepire il bonus segue il regime ordinario di prescrizione, ossia quello decennale; infatti il bonus Carta docente non ha natura retributiva e nemmeno attiene al pagamento di una somma di denaro (nel qual caso infatti si avrebbe una prescrizione quinquennale); la dazione di tale somma di denaro è riconducibile alla delegazione, o accollo, o espromissione, considerato che si tratta di un bonus messo a disposizione per la formazione e non collegato in alcun modo alla retribuzione.
Per info: ricorsiscuola@sinigagliastudiolegale.it
