Inquadramento nella corretta fascia stipendiale e riconoscimento dei servizi preruolo ai fini della progressione economica di carriera: ecco il nostro recente riconoscimento avuto con la sentenza del Tribunale di Padova, a conferma di una giurisprudenza ormai consolidata.
Il Tribunale di Padova, recentemente, con la sentenza n. 241/2023 ha riconosciuto ancora una volta ai ricorrenti l’anzianità maturata nel corso degli anni svolti con contratti a tempo determinato, condannando il Ministero a collocare i docenti nel livello stipendiale riconosciuto dai contratti collettivi nazionali per il personale con pari anzianità e a pagare le differenze retributive maturate per tale titolo.
L’articolo 485 del d. lgs. n. 297/1994 prevede, infatti, che ai docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, nonché il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per i primi quattro anni per intero, mentre per gli anni successivi al quarto, ai fini economici e giuridici, viene riconosciuto nella misura dei due terzi e, solo ai fini economici, il restante un terzo.
Lo stesso trattamento è riservato al personale docente delle scuole elementari per il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
Ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo per ogni anno scolastico lo stesso deve aver avuto la durata di almeno 180 giorni o il servizio deve essere stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale.
In tale sentenza il Giudice ha quantificato precisamente le differenze retributive spettanti a ricorrenti, rifacendosi ai calcoli del CTU, riconoscendo ai ricorrenti somme diverse a seconda del periodo svolto e, nel caso di Tizio, la somma di € 4.194,40 a titolo di differenze retributive, oltre alla condanna al corretto riposizionamento nello scaglione contributivo e retributivo.
dr.ssa Monica Casarotto
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