Inquadramento nella corretta fascia stipendiale e riconoscimento dei servizi preruolo ai fini della progressione economica di carriera: ecco il nostro recente riconoscimento avuto con la sentenza del Tribunale di Padova, a conferma di una giurisprudenza ormai consolidata. Il Tribunale di Padova, recentemente, con la sentenza n. 241/2023 ha riconosciuto ancora una volta ai ricorrenti l’anzianità maturata nel corso degli anni svolti con contratti a tempo determinato, condannando il Ministero a collocare i docenti nel livello stipendiale riconosciuto dai contratti collettivi nazionali per il personale con pari anzianità e a pagare le differenze retributive maturate per tale titolo. L’articolo 485 del d. lgs. n. 297/1994 prevede, infatti, che ai docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, nonché il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per i primi quattro anni per intero, …
Il Tribunale di Padova riconosce il diritto a percepire la R.P.D. ai docenti non di ruolo che hanno lavorato per brevi periodi
Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 138/2023, ha riconosciuto ancora una volta ad una ricorrente che aveva svolto, con vari contratti a tempo determinato, supplenze brevi e saltuarie, il diritto ad ottenere la Retribuzione Professionale Docenti. Tale sentenza è stata pronunciata sulla base di precedenti della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto l’indennità a docenti e personale A.T.A. (nei cui confronti prende il nome di Compenso Individuale Accessorio ovvero CIA) non di ruolo, destinatari di contratti di breve durata a scadenza diversa da quella annuale. La Suprema Corte ha precisato che, in virtù del principio di non discriminazione, la Retribuzione Professionale Docente deve essere applicata a tutto il personale docente ed educativo senza distinzione fra assunti a tempo indeterminato e determinato. Lo scopo della Retribuzione Professionale Docenti è infatti quello di valorizzare professionalmente la funzione docente “per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”; essa deve essere corrisposta per ciascuna mensilità di servizio effettivamente prestato o, se il servizio è inferiore al mese, nella misura di 1/30 per ciascun giorno …
MAD E CARTA DOCENTE: IL DIRITTO A PERCEPIRE IL BONUS RICONOSCIUTO DAL TRIBUNALE DI VERONA
Con la sentenza n. 310/2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona ha riconosciuto, ancora una volta, il diritto dei docenti assunti con contratto a tempo determinato a percepire il bonus Carta docente. Di particolare importanza è il fatto che tale pronuncia abbia messo in luce come tale diritto spetti anche ai docenti che sono stati assunti tramite la messa a disposizione (MAD) e non solo a quelli assunti tramite graduatoria GPS. Non rileva il fatto che questi docenti non siano in possesso dei titoli di studio abilitanti all’insegnamento previsti dalla legge e nemmeno le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro, dal momento che gli assunti tramite MAD svolgono le stesse mansioni dei docenti di ruolo. Laddove infatti si verifichi una situazione di indisponibilità di docenti titolati, questi vengono assunti da M.A.D. ritenendo che il loro titolo di studio comunque consenta loro di poter esercitare la professione nel modo corretto. Per questo motivo, gli stessi hanno il medesimo diritto a tale bonus, che ha proprio lo scopo di supportare la stessa. Si legge infatti nel testo della citata sentenza che: “Le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro non possono essere valorizzate per escludere il diritto del docente …