Era un venerdì grigio. La pioggia sottile cadeva come polvere bagnata sui vetri del tribunale. Dentro l’aula 3C, il neon tremolava appena, mentre un silenzio denso avvolgeva i presenti. Marco era seduto sulla sinistra, il nodo della cravatta stretto troppo. Marta sulla destra, un cappotto chiaro e lo sguardo basso. In mezzo, un banco vuoto. Il loro. Davanti, il giudice consultava il fascicolo con lentezza. Una pila di documenti, due firme già preparate, una sentenza pronta solo da verbalizzare. Tutto era stato definito. Nessun contenzioso. Divisione equa dei beni, custodia condivisa del cane Arturo, nessuna richiesta accessoria. L’amore non era stato menzionato nemmeno una volta. Sini sedeva due file più indietro. Non aveva detto nulla, non aveva chiesto nulla. Solo osservava. Quando il giudice sollevò lo sguardo per chiedere se i due coniugi erano pronti a firmare, Sini alzò una mano. — Mi perdoni, Vostro Onore. Chiedo di parlare, se possibile. Solo per un minuto. Il giudice si irrigidì. — Non è prassi, ma lo concedo. Faccia presto. Sini si alzò. La voce era ferma, ma non fredda. Non c’era retorica, solo verità. — Mi rivolgo a Marta e Marco. È vero: il diritto ha fatto il suo corso. I …
Carta del Docente BIS: Ora è Possibile Aderire al Nuovo Ricorso per Crediti Maturati Dopo la Prima Sentenza
Il nostro Studio Legale ha già ottenuto migliaia di Carta del Docente in favore dei propri Assistiti, attraverso un’azione giudiziaria mirata e strutturata. Grazie a questa iniziativa, molti insegnanti precari (o di ruolo, per il periodo di precariato) hanno potuto recuperare importi mai riconosciuti prima, accedendo a quei 500,00 euro annui destinati alla formazione professionale, anche in presenza di incarichi non a tempo indeterminato. Cosa Cambia Oggi? Perché Presentare un Nuovo Ricorso Molti docenti, dopo la prima adesione, hanno continuato a maturare servizio: nuove supplenze annuali, periodi su sostegno, incarichi temporanei anche in altra provincia e anche da “graduatoria” MAD.Tutte queste situazioni possono generare nuovi crediti, non inclusi nella prima sentenza, e quindi possono essere oggetto di un secondo ricorso dedicato. Anche se hai già ottenuto una sentenza positiva o hai già ricevuto la Carta per anni precedenti, hai diritto a rivolgerti al Giudice per ottenere quanto ti spetta anche per gli anni successivi. Chi Può Aderire? Docenti che hanno già ottenuto una prima sentenza favorevole e hanno continuato a lavorare nella scuola pubblica.Insegnanti che hanno accumulato nuovi periodi di servizio dopo il ricorso precedente.Supplenti su sostegno, su materia, su potenziamento o su posti vacanti. Compila Ora il Modulo di …
Ferie non godute e personale precario della scuola: quando è possibile richiedere il pagamento
Molti docenti e ATA con contratti a tempo determinato si trovano, al termine dell’anno scolastico, nell’impossibilità di godere delle ferie maturate durante il servizio. In numerosi casi, queste giornate vengono semplicemente “cancellate” o si presume siano state “automaticamente fruite” durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che questa prassi non è conforme al diritto, e che i lavoratori precari della scuola hanno diritto a ricevere un’indennità sostitutiva per le ferie non godute, salvo prova concreta che esse siano state effettivamente fruite. La Corte di Cassazione e i Tribunali del lavoro hanno ribadito che non è legittimo presumere il godimento automatico delle ferie durante la chiusura delle scuole, come ad esempio nel periodo estivo, in assenza di una programmazione individuale e documentata, soprattutto per i lavoratori con incarichi fino al 30 giugno o con supplenze brevi. Chi può agire per ottenere il pagamento Possono richiedere l’indennità per ferie non godute: Docenti e personale ATA in ruolo o precari per i periodi in cui hanno avuto contratti a tempo determinato, anche breve o fino al 30/06: In questi casi è possibile agire in via giudiziale per ottenere il riconoscimento delle somme dovute, quantificabili in base al numero …
Carta del Docente: il Ministero esegue la sentenza del TAR. Accreditati gli importi ai docenti ricorrenti in tempo record.
A soli tre giorni dalla notifica della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, con la quale si ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere all’erogazione della Carta del Docente al personale scolastico interessato, il Ministero ha ottemperato al provvedimento. I beneficiari della sentenza, patrocinati dallo Studio Legale Sinigaglia, che aveva precedentemente ottenuto esito favorevole anche dinanzi al Tribunale di Vicenza, hanno visto accreditati sul proprio borsellino elettronico gli importi spettanti a titolo di carta docente per i periodi lavorati da precari. Le somme, in questo caso variabili da un minimo di 500,00 euro fino a un massimo di 4.000,00 euro, rappresentano il riconoscimento di un diritto che era stato loro ingiustamente negato. Si tratta di un significativo risultato in favore del personale docente escluso dalla fruizione della Carta, che conferma la validità dell’azione legale intrapresa e, con l’intervento del TAR, accelera l’ottenimento concreto, e non solo formale, del risultato raggiunto. avv. Maria Elena Sinigaglia Per ricevere assistenza o per aderire a nuove azioni legali settore scuola, è possibile compilare questo form: Scuola | Studio Legale Sinigaglia
CARTA DOCENTE: LA PRESCRIZIONE DECORRE DA MAGGIO 2022 (SALVE TUTTE LE CARTE DOCENTE)
CARTA DOCENTE AI PRECARI: LA PRESCRIZIONE DECORRE DALLA PRONUNCIA DELLA CGE DI MAGGIO 2022 Un’importante sentenza (n. 74/2024) è stata emessa dal Tribunale di Padova in materia di Carta Docente, reinterpretando quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, e sulla scia della stessa molte altre sono state pronunciate nello stesso senso. Il Giudice, infatti, ha accolto la tesi proposta dal presente Studio, secondo cui la prescrizione quinquennale decorre da quando il diritto può essere fatto valere e non dal momento del conferimento dell’incarico per ogni singolo anno scolastico; la prescrizione dunque comincia a decorrere da quando la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto il diritto a percepire il bonus anche per i docenti a tempo determinato, ossia da maggio del 2022. Un risultato importante che permette di riconoscere ai precari tutte le carte docenti a far data dalla loro istituzione. dr.ssa Monica Casarotto
Avvocati per soli uomini! Il sorriso di Luca di Verona Torna dopo un periodo di pausa la rubrica ‘’AVVOCATI PER SOLI UOMINI’’ della domenica sera!Si riparte con i racconti dello studio legale in materia di separazione, divorzio e rapporti genitoriali. Le storie sono inventate, ma trattano questioni purtroppo ordinarie e le soluzioni che le sentenze dei Tribunali italiani elaborano.Buona lettura! 📖 ‘’A Verona, tra le mura di una città intrisa di storia e passioni, viveva Lorenzo, un affascinante signore di sessant’anni con gli occhi vivaci e il cuore pieno di speranze. Lorenzo aveva trascorso la maggior parte della sua vita con l’amata moglie, Giulia, ma il destino aveva in serbo per lui una sorpresa dolorosa.Un giorno, Lorenzo scoprì che Giulia aveva tradito la loro lunga storia d’amore. La notizia fu come un fulmine a ciel sereno, ma Lorenzo decise di affrontare la situazione con coraggio e un pizzico di umorismo. “Se il destino vuole farmi uno scherzo, farò in modo che sia un buon racconto”, pensò.Deciso a preservare il suo sorriso nonostante la delusione, Lorenzo si rivolse all’avvocato Sini, professionista dallo spirito brillante. Insieme, decisero come affrontare la richiesta di mantenimento avanzata da Giulia.Durante l’udienza, Lorenzo si presentò con eleganza, …
MAD E CARTA DOCENTE: IL DIRITTO A PERCEPIRE IL BONUS RICONOSCIUTO DAL TRIBUNALE DI VERONA
Con la sentenza n. 310/2023 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona ha riconosciuto, ancora una volta, il diritto dei docenti assunti con contratto a tempo determinato a percepire il bonus Carta docente. Di particolare importanza è il fatto che tale pronuncia abbia messo in luce come tale diritto spetti anche ai docenti che sono stati assunti tramite la messa a disposizione (MAD) e non solo a quelli assunti tramite graduatoria GPS. Non rileva il fatto che questi docenti non siano in possesso dei titoli di studio abilitanti all’insegnamento previsti dalla legge e nemmeno le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro, dal momento che gli assunti tramite MAD svolgono le stesse mansioni dei docenti di ruolo. Laddove infatti si verifichi una situazione di indisponibilità di docenti titolati, questi vengono assunti da M.A.D. ritenendo che il loro titolo di studio comunque consenta loro di poter esercitare la professione nel modo corretto. Per questo motivo, gli stessi hanno il medesimo diritto a tale bonus, che ha proprio lo scopo di supportare la stessa. Si legge infatti nel testo della citata sentenza che: “Le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro non possono essere valorizzate per escludere il diritto del docente …
DEMO-RICOSTRUZIONE IN AREE VINCOLATE: IL TAR MARCHE ACCORCIA LE DISTANZE TRA CITTADINI “LIBERI” E CITTADINI “VINCOLATI”
Risulta ormai noto agli addetti ai lavori e ai Cittadini che si sono “avventurati” nel mondo dei bonus fiscali in materia edilizia, che l’interpretazione “rigida” dell’art. 3 D.R.R. n. 380/2001 estende sostanzialmente a tutti gli edifici, anche se privi di vincolo proprio e solo in quanto situati all’interno di aree vincolate, l’obbligo di fedele ricostruzione a seguito di demolizione.Tale interpretazione deriva in particolare dal contenuto del parere reso dal Ministero della Cultura in Commissione VIII e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22.09.2021, con il quale viene precisato che l’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 “comprende non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi dipregio, (e che) la tutela paesaggistica intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi,salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile, einclude, pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in ambiti vincolati nel lorocomplesso”.Da quanto scrive il Ministro, pare dunque che, in area vincolata, nulla posa mutare, neppure gli edificiche, costruiti quando l’attenzione alla salvaguardia del paesaggio non risultava molto sentita, rappresentino, di fatto, delle “brutture” che rovinano la bellezza del paesaggio all’interno del quale sitrovano inseriti.Peccato – o …
IMMOBILI PRIVI DI PREGIO IN AREA VINCOLATA E LORO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. DUBBI SULLA LEGITTIMITÀ DI LIMITI ALLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I BONUS FISCALI
La normativa vigente prevede che la demolizione e ricostruzione degli edifici si consideri ristrutturazione edilizia e non nuova costruzione anche quando si modifichi completamente l’edificio preesistente. La stessa normativa prevede tuttavia che, per quanto riguarda gli “immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.LGS. 42/2004”, in caso di demolizione e ricostruzione l’intervento si consideri ristrutturazione solo quanto vengano rispettate fedelmente le caratteristiche preesistenti (sagoma, sedime, volume, caratteristiche planivolumetriche), e che si consideri nuova costruzione ove si modifichi l’edificio preesistente. I concetti sono molto importanti anche in quanto i numerosi bonus edilizi attualmente vigenti non si applicano in caso di nuova costruzione. La legge, evidentemente, intende riferirsi agli edifici vincolati in quanto dotati di particolare pregio artistico o storico, ma, così come formulata, di fatto comprende, se interpretata alla lettera, anche gli edifici privi di alcun pregio solo in quanto inseriti all’interno di aree vincolate. Questo comporta che, per gli edifici privi di pregio ma posti in aree vincolate, il loro intervento può essere considerato ristrutturazione edilizia solo in caso di demolizione e fedele ricostruzione. Si possono, beninteso, modificare sedime, sagoma, forometrie e volume, ma, in tal caso, l’intervento si classifica quale nuova costruzione e non permette dunque l’accesso ai benefici …
Scatti di anzianità imprescrittibili da riconoscere per tutti i servizi di pre-ruolo
Con la sentenza n. 366 del 12.07.2021, docenti e personale ATA hanno ottenuto un’ulteriore conferma del loro diritto imprescrittibile all’integrale ricostruzione di carriera, a tutti i fini giuridici ed economici, di tutti i periodi svolti anche precedentemente al 2001. Il Giudice del Lavoro di Padova, dr.ssa Rigon, ha infatti riconosciuto a tutti i ricorrenti il diritto a vedersi equiparare il proprio servizio di preruolo, per intero, a quello svolto dai colleghi di ruolo. Mella fase istruttoria della causa, il nostro Studio ha evidenziato, caso per caso, le differenze in termini di carriera tra la ricostruzione integrale e quella eseguita dal Ministero nel momento dell’immissione in ruolo, e il Tribunale ha confermato che la nostra, che equipara i servizi dei precari al personale di ruolo, sia quella corretta. Nessun trattamento discriminatorio, dunque, può essere giustificato nei confronti del personale precario che svolga sostanzialmente lo stesso servizio di quello in ruolo.#insieme #oltre #sinigagliastudiolegale #adesso