IMMOBILI PRIVI DI PREGIO IN AREA VINCOLATA E LORO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. DUBBI SULLA LEGITTIMITÀ DI LIMITI ALLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I BONUS FISCALI

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La normativa vigente prevede che la demolizione e ricostruzione degli edifici si consideri ristrutturazione edilizia e non nuova costruzione anche quando si modifichi completamente l’edificio preesistente. La stessa normativa prevede tuttavia che, per quanto riguarda gli “immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.LGS. 42/2004”, in caso di demolizione e ricostruzione l’intervento si consideri ristrutturazione solo quanto vengano rispettate fedelmente le caratteristiche preesistenti (sagoma, sedime, volume, caratteristiche planivolumetriche), e che si consideri nuova costruzione ove si modifichi l’edificio preesistente. I concetti sono molto importanti anche in quanto i numerosi bonus edilizi attualmente vigenti non si applicano in caso di nuova costruzione. La legge, evidentemente, intende riferirsi agli edifici vincolati in quanto dotati di particolare pregio artistico o storico, ma, così come formulata, di fatto comprende, se interpretata alla lettera, anche gli edifici privi di alcun pregio solo in quanto inseriti all’interno di aree vincolate. Questo comporta che, per gli edifici privi di pregio ma posti in aree vincolate, il loro intervento può essere considerato ristrutturazione edilizia solo in caso di demolizione e fedele ricostruzione. Si possono, beninteso, modificare sedime, sagoma, forometrie e volume, ma, in tal caso, l’intervento si classifica quale nuova costruzione e non permette dunque l’accesso ai benefici …

Scatti di anzianità imprescrittibili da riconoscere per tutti i servizi di pre-ruolo

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Con la sentenza n. 366 del 12.07.2021, docenti e personale ATA hanno ottenuto un’ulteriore conferma del loro diritto imprescrittibile all’integrale ricostruzione di carriera, a tutti i fini giuridici ed economici, di tutti i periodi svolti anche precedentemente al 2001. Il Giudice del Lavoro di Padova, dr.ssa Rigon, ha infatti riconosciuto a tutti i ricorrenti il diritto a vedersi equiparare il proprio servizio di preruolo, per intero, a quello svolto dai colleghi di ruolo. Mella fase istruttoria della causa, il nostro Studio ha evidenziato, caso per caso, le differenze in termini di carriera tra la ricostruzione integrale e quella eseguita dal Ministero nel momento dell’immissione in ruolo, e il Tribunale ha confermato che la nostra, che equipara i servizi dei precari al personale di ruolo, sia quella corretta. Nessun trattamento discriminatorio, dunque, può essere giustificato nei confronti del personale precario che svolga sostanzialmente lo stesso servizio di quello in ruolo.#insieme #oltre #sinigagliastudiolegale #adesso