Ferie non godute e personale precario della scuola: quando è possibile richiedere il pagamento

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Molti docenti e ATA con contratti a tempo determinato si trovano, al termine dell’anno scolastico, nell’impossibilità di godere delle ferie maturate durante il servizio. In numerosi casi, queste giornate vengono semplicemente “cancellate” o si presume siano state “automaticamente fruite” durante i periodi di sospensione dell’attività didattica.

La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che questa prassi non è conforme al diritto, e che i lavoratori precari della scuola hanno diritto a ricevere un’indennità sostitutiva per le ferie non godute, salvo prova concreta che esse siano state effettivamente fruite.

La Corte di Cassazione e i Tribunali del lavoro hanno ribadito che non è legittimo presumere il godimento automatico delle ferie durante la chiusura delle scuole, come ad esempio nel periodo estivo, in assenza di una programmazione individuale e documentata, soprattutto per i lavoratori con incarichi fino al 30 giugno o con supplenze brevi.

Chi può agire per ottenere il pagamento

Possono richiedere l’indennità per ferie non godute:

Docenti e personale ATA in ruolo o precari per i periodi in cui hanno avuto contratti a tempo determinato, anche breve o fino al 30/06:

  • che non hanno fruito delle ferie in modo esplicito o documentato;
  • che al termine del contratto non hanno ricevuto il pagamento delle ferie maturate, in violazione del CCNL o delle disposizioni di legge.

In questi casi è possibile agire in via giudiziale per ottenere il riconoscimento delle somme dovute, quantificabili in base al numero di giorni maturati e al trattamento economico mensile.

Precedenti favorevoli

Numerose sentenze dei Tribunali del lavoro hanno accolto i ricorsi proposti, accertando l’illegittimità del mancato pagamento delle ferie e condannando il Ministero dell’Istruzione al risarcimento, con interessi e rivalutazione monetaria.

Cosa puoi ottenere e per quanti anni:

Il tuo diritto a ottenere il risarcimento del danno per mancata fruizione delle ferie si prescrive in 10 anni. La somma massima che puoi ottenere per ciascun anno è di circa 1.500,00 euro, per un totale dunque di 15.000,00 euro in caso di precariato decennale.

Se sei un docente o ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato, e ritieni di non aver ricevuto il pagamento delle ferie non godute, puoi far valere i tuoi diritti attraverso un ricorso individuale o collettivo.

Lo Studio Legale Sinigaglia è attivo da anni nella tutela dei lavoratori precari della scuola e offre:

  • Verifica preliminare gratuita della documentazione contrattuale e delle buste paga;
  • Calcolo delle ferie spettanti e non pagate;
  • Assistenza legale completa per il recupero delle somme, anche con azioni collettive.

Per informazioni o per avviare la procedura: sinigaglia@sinigagliastudiolegale.it