La Carta docente, che consiste in un bonus di 500 € introdotto dalla legge n.107/2015 allo scopo di sostenere l’aggiornamento e la formazione continua dei docenti, può essere utilizzato per acquistare libri, anche e-book, pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento professionale, hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La legge ha riconosciuto questo bonus solo ai docenti di ruolo, escludendo dunque i docenti con contratto a tempo determinato. Il Tribunale di Vercelli ha sollevato la questione alla Corte di Giustizia europea sostenendo che prevedere tale bonus solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato costituisse una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, letta alla luce degli articoli 20 e …
DEMO-RICOSTRUZIONE IN AREE VINCOLATE: IL TAR MARCHE ACCORCIA LE DISTANZE TRA CITTADINI “LIBERI” E CITTADINI “VINCOLATI”
Risulta ormai noto agli addetti ai lavori e ai Cittadini che si sono “avventurati” nel mondo dei bonus fiscali in materia edilizia, che l’interpretazione “rigida” dell’art. 3 D.R.R. n. 380/2001 estende sostanzialmente a tutti gli edifici, anche se privi di vincolo proprio e solo in quanto situati all’interno di aree vincolate, l’obbligo di fedele ricostruzione a seguito di demolizione.Tale interpretazione deriva in particolare dal contenuto del parere reso dal Ministero della Cultura in Commissione VIII e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22.09.2021, con il quale viene precisato che l’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 “comprende non solo gli edifici aventi caratteri intrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati, che potrebbero apparire privi dipregio, (e che) la tutela paesaggistica intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi,salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile, einclude, pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in ambiti vincolati nel lorocomplesso”.Da quanto scrive il Ministro, pare dunque che, in area vincolata, nulla posa mutare, neppure gli edificiche, costruiti quando l’attenzione alla salvaguardia del paesaggio non risultava molto sentita, rappresentino, di fatto, delle “brutture” che rovinano la bellezza del paesaggio all’interno del quale sitrovano inseriti.Peccato – o …
SI Al SISMABONUS SULLE PERTINENZE STACCATE.
SISMABONUS 110%: CONFERMATO UN AUTONOMO LIMITE DI SPESA DI EURO 96.000,00 PER L’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ANNESSO RUSTICO PERTINENZIALE STACCATO (Interpello ADE n. 907-2264/2021). Il Sismabonus potrà raggiungere il 110% nel caso in cui, nel titolo edilizio, si precisi che, a fine lavori, l’annesso rustico risulterà convertito in residenziale.
IMMOBILI PRIVI DI PREGIO IN AREA VINCOLATA E LORO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. DUBBI SULLA LEGITTIMITÀ DI LIMITI ALLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I BONUS FISCALI
La normativa vigente prevede che la demolizione e ricostruzione degli edifici si consideri ristrutturazione edilizia e non nuova costruzione anche quando si modifichi completamente l’edificio preesistente. La stessa normativa prevede tuttavia che, per quanto riguarda gli “immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.LGS. 42/2004”, in caso di demolizione e ricostruzione l’intervento si consideri ristrutturazione solo quanto vengano rispettate fedelmente le caratteristiche preesistenti (sagoma, sedime, volume, caratteristiche planivolumetriche), e che si consideri nuova costruzione ove si modifichi l’edificio preesistente. I concetti sono molto importanti anche in quanto i numerosi bonus edilizi attualmente vigenti non si applicano in caso di nuova costruzione. La legge, evidentemente, intende riferirsi agli edifici vincolati in quanto dotati di particolare pregio artistico o storico, ma, così come formulata, di fatto comprende, se interpretata alla lettera, anche gli edifici privi di alcun pregio solo in quanto inseriti all’interno di aree vincolate. Questo comporta che, per gli edifici privi di pregio ma posti in aree vincolate, il loro intervento può essere considerato ristrutturazione edilizia solo in caso di demolizione e fedele ricostruzione. Si possono, beninteso, modificare sedime, sagoma, forometrie e volume, ma, in tal caso, l’intervento si classifica quale nuova costruzione e non permette dunque l’accesso ai benefici …
Ulteriore proroga per il blocco degli sfratti
È di questi giorni la notizia che è stato ulteriormente prorogato il blocco degli sfratti, oltre a quanto già previsto dal decreto Milleproroghe (D.L. 31/12/2020 n. 183) convertito in legge n.21 del 26 febbraio 2021 pubblicata in Gazzetta n.51 del 1/3/2021 che aveva previsto la proroga degli sfratti fino al 30 giugno 2021. Nella fattispecie è prevista una doppia proroga: per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 il blocco è prorogato fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco è posticipato al 31 dicembre 2021. Tuttavia, finora non è stata emanata alcuna agevolativa per i proprietari per cui la legislazione mirata ad aiutare gli inquilini in difficoltà durante la pandemia, penalizza proprietari o locatori, in quanto se da una parte non percepiscono il canone di locazione, dall’altra continuano a pagare le tasse sugli immobili.
GREEN PASS: i nuovi obblighi
Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 settembre ha dettato nuove regole relativamente al green pass per quanto concerne scuole, università e RSA che saranno in vigore fino al 31/12/2021, data di cessazione dello stato di emergenza. Queste nuove norme, vanno, dunque, ad aggiungersi a quelle già entrate in vigore il 1 settembre (obbligo di green pass per il personale scolastico e per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, sulle navi e in aereo anche nelle tratte nazionali) ed il 6 agosto (per entrare in zona bianca e gialla in ristoranti e piscine al chiuso, musei, teatri, cinema palestre, sale giochi, fiere. Nonché per partecipare a spettacoli dal vivo, concorsi, sagre.) OBBLIGO DEL GREEN PASS: RISTORANTI: nei servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso. Nei ristoranti degli alberghi serve solo per i clienti esterni. SPETTACOLI/MOSTRE: per accedere a spettacoli aperti al pubblico, eventi, competizioni sportive e per visitare mostre, musei ed altri luoghi di cultura. PALESTRE/PISCINE: in palestre, piscine, centri natatori, per sport di squadra, nei centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, oltre che per tutti gli sport di squadra al chiuso. SAGRE, FIERE, CONVEGNI: per sagre, fiere, convegni, congressi al chiuso, centri …
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ANCHE IN AREA VINCOLATA AI FINI DEI SUPERBONUS: FINALMENTE!
Sono felice di condividere un chiarimento giunto in questi giorni dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. ’’Si ritiene che per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente. Tali interventi vanno, tuttavia, sempre inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo’’. Direi che, finalmente, il dubbio è risolto, e viene così meno l’assurdo limitazione ad oggi di fatto applicata a molti interventi edilizi. avv. Maria Elena Sinigaglia #ancorameglio
Scatti di anzianità imprescrittibili da riconoscere per tutti i servizi di pre-ruolo
Con la sentenza n. 366 del 12.07.2021, docenti e personale ATA hanno ottenuto un’ulteriore conferma del loro diritto imprescrittibile all’integrale ricostruzione di carriera, a tutti i fini giuridici ed economici, di tutti i periodi svolti anche precedentemente al 2001. Il Giudice del Lavoro di Padova, dr.ssa Rigon, ha infatti riconosciuto a tutti i ricorrenti il diritto a vedersi equiparare il proprio servizio di preruolo, per intero, a quello svolto dai colleghi di ruolo. Mella fase istruttoria della causa, il nostro Studio ha evidenziato, caso per caso, le differenze in termini di carriera tra la ricostruzione integrale e quella eseguita dal Ministero nel momento dell’immissione in ruolo, e il Tribunale ha confermato che la nostra, che equipara i servizi dei precari al personale di ruolo, sia quella corretta. Nessun trattamento discriminatorio, dunque, può essere giustificato nei confronti del personale precario che svolga sostanzialmente lo stesso servizio di quello in ruolo.#insieme #oltre #sinigagliastudiolegale #adesso
CASSAZIONE: niente assegno al figlio maggiorenne che non vuole né studiare né lavorare
La Suprema Corte, con ordinanza numero 187855 del 2 luglio 2021, ha respinto il ricorso proposto da una madre al suo ex compagno in favore della figlia ventiseienne, poco avvezza allo studio ed al lavoro, che aveva rifiutato un impiego nell’azienda di famiglia. La Corte, dunque, ha escluso che l’assegno di mantenimento abbia una funzioneassistenziale incondizionata e illimitata dei figli maggiorenni, disoccupati e che non studiano, dichiarando che il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento sia giustificato solo all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo. #assegnodimantenimento #sinigagliastudiolegale #insieme #oltre #adesso
Limitazioni alla possibilità di beneficiare di Superbonus e Sismabonus al 110% per immobili di cui al d. lgs. 42/2004: svista del legislatore o ingiustificata disparità di trattamento?
Come noto, l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 ha previsto una detrazione fiscale (cd. superbonus) del 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, termine prorogato al 30 giugno 2022 con la Legge di bilancio 2021, art. 1. c. 66 – e, auspicabilmente, ulteriormente prorogato. Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle vigenti relative alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli volti al recupero del patrimonio edilizio – inclusi quelli antisismici (cd. Sismabonus) -, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Come noto e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta n. 24 dell’8 gennaio u.s., ai fini del Superbonus, nonché del Sismabonus, gli interventi devono riguardare – eccezion fatta per i sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 del citato articolo 119 – edifici o unità immobiliari “esistenti”, non risultando agevolati gli interventi di nuova costruzione. Le categorie edilizie riguardanti gli interventi sull’esistente risultano elencate all’art. 3, c. 1, del D.P.R. n. 380/2001, che prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, vengono di seguito elencate: interventi di …